L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto la revisione della normativa del Codice degli Appalti riguardante la presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa e l’ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili da Anac.
L’Autorità ha sollevato osservazioni in relazione:
a) al conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice sul periodo temporale di efficacia delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, ai fini delle verifiche da parte delle SOA ed ai fini della partecipazione alla gara;
b) alla mancata previsione della graduazione della sanzione e della necessaria valutazione dell’elemento soggettivo nell’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II.12, del Codice;
c) al conflitto degli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 con l’art. 222, comma 3 lett. a) del Codice, in ordine al quantum sanzionatorio irrogabile da Anac rispettivamente alla SOA, agli operatori economici e al RUP.
La seconda questione oggetto di segnalazione riguarda la durata della sanzione interdittiva al conseguimento dell’attestato di qualificazione che Anac deve comminare all’impresa, in caso di presentazione di falsa documentazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale.
Il legislatore prevede la sanzione dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA per un periodo di un anno, nell’ipotesi di presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa per dimostrare la sussistenza dei requisiti di ordine generale (comma 4) e di ordine speciale (comma 23).
Fonte: www.anticorruzione.it